La polizza infortuni
La polizza infortuni consente la garanzia di un capitale in caso di decesso o un risarcimento per i danni conseguenti a una disgrazia accidentale dalla quale derivi una limitazione, anche parziale e temporanea, della propria integrità fisica e, di conseguenza, la perdita o la limitazione della capacità lavorativa. Eccovi alcune informazioni riguardo alla polizza infortuni.
Garanzie della polizza infortuni
In caso di morte, massima gravità dell'evento infortunio, la polizza infortuni deve garantire una corretta copertura, corrispondente a circa 6 volte il reddito lordo annuo dell’interessato. Qualora si verificasse invece un'invalidità permanente, il suo capitale dovrà corrispondere a circa 1,5 volte il capitale Morte. L'ammontare scaturisce dal fatto che, soprattutto in caso di eventi particolarmente importanti, l’infortunio, oltre a limitare la capacità produttiva di reddito, potrebbe anche comportare un aumento delle spese per necessità di assistenza, terapie, altro. C'è poi il caso d'inabilità temporanea, legato a infortuni che abbiano causato lievi conseguenze all'assicurato, che garantisce il mancato guadagno giornaliero per brevi periodi. La polizza infortuni garantisce infine il pagamento di un' indennità in caso di ricovero, con pernottamento presso un istituto di cura, e il rimborso spese mediche.
La polizza infortuni: cosa fare in caso di sinistro
In caso di sinistro, occorre trasmettere all’Agenzia assegnataria del contratto di polizza infortuni o direttamente alla compagnia, entro tre giorni, una denuncia del sinistro che riporti il giorno, l’ora e il luogo dell'evento e una descrizione dettagliata delle cause che lo hanno determinato; la denuncia deve contenere anche il certificato medico. È indispensabile documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati che, in presenza di inabilità temporanea, dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. L’accertamento da parte dell’assicuratore dei postumi permanenti sarà effettuato soltanto dopo la guarigione clinica, non prima di sei mesi dalla data dell’infortunio.
20100208